Con la Legge di Bilancio 2019 in uscita a fine anno verrà prorogata fino al 31 dicembre 2019 la possibilità per il contribuente di portare in detrazione sulla propria dichiarazione dei Redditi (Modello UNICO 2020 redditi 2019 o Modello 730/2020 redditi 2019) tutte le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica dell’immobile di proprietà.
In particolare, tra le spese agevolabili rientrano anche quelle sostenute per la sostituzione ed installazione di nuove caldaie a condensazione NON inferiori alla classe energetica A.In questo articolo andremo ad analizzare i seguenti aspetti:
- Chi può accedere al beneficio fiscale e su quali edifici
- Quali caldaie garantiscono lo sconto fiscale
- Entità del beneficio (tradotto in termini finanziari)
- Spese agevolabili
- Documentazione da conservare ai fini di un ipotetico controllo
BONUS CALDAIA 2019: CHI PUO’ ACCEDERE E SU QUALI EDIFICI
Fino al 31 dicembre 2019 tutti i contribuenti che:
- Sostengono spese per la sostituzione ed installazione di una nuova caldaia a condensazione di classe energetica NON inferiore alla A;
- Posseggono un diritto reale di godimento sull’unità immobiliare oggetto dell’intervento di sostituzione ed installazione della caldaia
hanno diritto ad usufruire della detrazione IRPEF pari al 50% o al 65% in funzione delle caratteristiche tecniche della caldaia come indicato al paragrafo seguente.
Per usufruire dello sconto fiscale alla data della richiesta di detrazione gli edifici devono essere:
- esistenti, ossia accatastati o con richiesta di accatastamento in corso e in regola con il pagamento di eventuali tributi;
- dotati di impianto termico, ossia devono avere un impianto di riscaldamento funzionante.
BONUS CALDAIA 2019: QUALI CALDAIE ED ENTITA’ DEL BENEFICIO
Le caldaie oggetto di sconto fiscale sono le seguenti:
TIPOLOGIA DI INTERVENTO | PERCENTUALE DETRAZIONE |
A. sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza energetica stagionale per il riscaldamento d’ambiente (ηs) ≥ 90%, pari al valore minimo della classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013 | 65% |
B. sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di cui al superiore punto a) e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02 | 65% |
C. sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori d’aria calda a condensazione | 65% |
Si ricorda che l’acquisto di caldaie a condensazione aventi classe energetica inferiore alla A sono escluse dall’agevolazione fiscale.
L’importo massimo sul quale applicare la percentuale di detrazione ammonta a 30.000 euro per unità immobiliare.
BONUS CALDAIA 2019: SPESE AGEVOLABILI
Rientrano nell’agevolazione fiscale tutte le spese di seguito elencate:
- smontaggio e dismissione dell’impianto di climatizzazione esistente;
- fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione a regola d’arte dell’impianto termico esistente con un generatore a condensazione;
- spese per l’adeguamento della rete di distribuzione, dei sistemi di accumulo, dei sistemi di trattamento dell’acqua, dei dispositivi di controllo e regolazione nonché sui sistemi di emissione;
- spese per le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi nonché della documentazione tecnica necessaria.