L'installazione di un condizionatore in un'abitazione detenuta con contratto di locazione beneficia del c.d. bonus condizionatori previsto dalla normativa in materia di detrazioni per le ristrutturazioni edilizie?
Bonus Condizionatori 2020: il quesito all'Agenzia delle Entrate
La domanda arriva da un contribuente che ha posto il quesito all'Agenzia delle Entrate che ha fornito la risposta n. 140 del 22 maggio 2020 "Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio sostenute dal detentore dell'immobile- consenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario".
Bonus Condizionatori 2020: cos'è
Partiamo dal principio, quello che è definito "bonus condizionatori" rientra molto più in generale nelle detrazioni fiscali previste per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 16-bis del DPR n. 917/1986 (Testo unico delle imposte sui redditi, c.d. TUIR).
In particolare, nel caso di semplice ristrutturazione edilizia di un appartamento (bonus casa con o senza miglioramento energetico) è prevista una detrazione del 36% che l'ultima legge di Bilancio ha incrementato al 50% per interventi realizzati entro il 31 dicembre 2020.
Bonus Condizionatori 2020: a chi spetta
In riferimento ai soggetti beneficiari, è possibile far riferimento:
- alla guida dell'Agenzia delle Entrate "Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali";
- alla circolare dell'Agenzia delle Entrate 31 maggio 2019, n. 13/E;
- alla risposta dell'Agenzia delle Entrate 22 maggio 2020, n. 140.
In particolare, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), residenti o meno nel territorio dello Stato. L’agevolazione spetta non soltanto ai proprietari degli immobili ma anche ai titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese e quindi:
- proprietari o nudi proprietari;
- titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
- locatari o comodatari;
- soci di cooperative divise e indivise;
- imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce;
- soggetti indicati nell’articolo 5 del Tuir, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali.
Purché sostengano direttamente le spese, possono fruire della detrazione anche:
- il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado);
- il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge;
il componente dell’unione civile (la legge n. 76/2016, per garantire la tutela dei diritti derivanti dalle unioni civili tra persone delle stesso sesso, equipara al vincolo giuridico derivante dal matrimonio quello prodotto dalle unioni civili);
il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2016.
Bonus Condizionatori 2020: per quali interventi
Ricordando che gli interventi che gli interventi di risparmio energetico e utilizzo di fonti di energia rinnovabile che usufruiscono delle detrazioni fiscali del 50% previste per le ristrutturazioni edilizie, necessitano di comunicazione all'Enea entro 90 giorni dal fine lavori, la stessa Enea in una tabella aggiornata al 20 marzo 2020 (quindi ad oggi valida) ha inserito tra questi interventi anche quelli di installazione di pompe di calore per climatizzazione degli ambienti ed eventuale adeguamento dell’impianto.
La stessa Agenzia delle Entrate ha più volte evidenziato che tra gli interventi agevolabili effettuati sulle singole unità immobiliari e/o sulle relative pertinenze di installazione di pompe di calore per la climatizzazione degli ambienti ed eventuale adeguamento dell'impianto.
Molto più genericamente, la norma prevede che è possibile beneficiare della detrazione del 50% delle spese sostenute per i seguenti interventi:
- manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze [lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del D.P.R. n. 380/2001 - Testo Unico Edilizia];
- manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia (lettere a), b), c) e d) dell’articolo 3 del D.P.R. n. 380/2001 - Testo Unico Edilizia) effettuati su tutte le parti comuni degli edifici residenziali;
demolizione e ricostruzione o ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza; - realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune;
- finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi;
- per la realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia idoneo a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap gravi;
- quelli di bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici (tra le opere agevolabili rientrano
- l’installazione di apparecchi di rilevazione di presenza di gas inerti, il montaggio di vetri anti-infortunio, l’installazione del corrimano);
- finalizzati a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi (non rientra nell’agevolazione, per esempio, il contratto stipulato con un istituto di vigilanza);
- finalizzati alla cablatura degli edifici, al contenimento dell’inquinamento acustico, al conseguimento di risparmi energetici, all’adozione di misure di sicurezza statica e antisismica degli edifici.
Ristrutturazioni edilizie 2020: le spese detraibili
Appare utile ricordare quali sono le spese che possono essere portate in detrazione, ovvero quelle necessarie per l’esecuzione dei lavori ma anche:
- le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse;
- le spese per prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di intervento;
- le spese per la messa in regola degli edifici ai sensi del DM 37/2008 - ex legge 46/90 (impianti elettrici) e delle norme Unicig per gli impianti a metano (legge 1083/71);
- le spese per l’acquisto dei materiali;
- il compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti;
- le spese per l’effettuazione di perizie e sopralluoghi;
- l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunzie di inizio lavori;
- gli oneri di urbanizzazione;
- gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi nonché agli adempimenti stabiliti dal regolamento di attuazione degli interventi agevolati.